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Sez. 3, Sentenza n. 4115 del 06/04/1993 (Rv. 481733 - 01)

Riscossione delle entrate patrimoniali - Esecuzione coattiva - In genere | Controllo sulla regolarità formale degli atti del procedimento speciale - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1993-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481733-01

Riscossione delle entrate patrimoniali - Esecuzione coattiva - In genere

La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, disciplinata dagli artt. 5 e seguenti del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, si configura come un procedimento di esecuzione forzata, essendo preordinata all' espropriazione dei beni del debitore, come mezzo perché i creditori conseguano quanto è loro dovuto. Ne consegue, atteso anche il disposto dell'art. 2910, primo comma cod. civ. - che indica nelle norme stabilite dal codice di procedura civile la disciplina generale dell'espropriazione forzata, con l'attribuzione ad esse di una funzione integrativa della disciplina speciale, riconosciuta anche dalle disposizioni che regolano il procedimento di espropriazione forzata per la riscossione delle entrate aventi natura di imposte dirette (art. 200 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e art. 45 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 268) - che è ammesso il controllo sulla regolarità formale degli atti in cui si articola il detto procedimento speciale, secondo le regole dettate dagli artt. 617 e seguenti cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 5, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)