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Sez. 1, Sentenza n. 7384 del 08/08/1997 (Rv. 506606 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ingiunzione fiscale - Mancata impugnazione - Esecuzione entro il termine di novanta giorni dalla notifica - Omissione - Conseguenze - Notificazione di altra ingiunzione riproduttiva della prima - Opposizione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506606-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'ingiunzione fiscale, pur cumulando in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, non può essere scissa e distinta in un titolo esecutivo e in un atto di precetto, ciascuno regolato dalle norme del codice di rito che lo riguardano, sicché alla stessa non può essere riferito ed applicato l'art. 481 cod. proc. civ. sulla cessazione di efficacia del precetto per il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica, senza che sia stata iniziata l'esecuzione. Consegue che l'ingiunzione fiscale, una volta notificata al contribuente e non tempestivamente impugnata, determina l'incontestabilità dell'accertamento tributario, senza perdere il valore di titolo esecutivo, ancorché sia venuta meno l'efficacia del precetto per decorrenza del termine di cui all'art. 481 cod. proc. civ.. Pertanto, ove l'amministrazione finanziaria provveda a notificare altra ingiunzione precettiva, riproduttiva della prima, l'opposizione proposta contro la nuova ingiunzione, la quale equivale alla rinnovata notificazione del precetto, non può più porre in discussione il titolo originario, in base al quale si procede all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)