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Sez. L, Sentenza n. 11671 del 09/11/1995 (Rv. 494589 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto a termine nei settori del commercio e del turismo - Disciplina anteriore alla legge n. 18 del 1978 - Inclusione dell' attività alberghiera nell' elenco delle attività di carattere stagionale - Inammissibilità - Conseguenze - Cessazione dell' attività dell' impresa al termine della stagione - Giustificato motivo di recesso - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494589-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1978, n.18 (di conversione con modificazioni del D.L. 3 dicembre 1977, n.876, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo) l'attività alberghiera, pur se di carattere stagionale, non era compresa nel tassativo elenco delle attività di carattere stagionale che consentivano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, di cui al d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, emanato ai sensi dell'art. 1 comma sesto della legge 18 aprile 1962, n.230. Conseguentemente, dovendo considerarsi il rapporto a tempo indeterminato, la sua risoluzione alla conclusione del ciclo di attività stagionale non poteva avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, non ravvisabile peraltro nella cessazione dell'attività dell'impresa al termine della stagione.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)