Sez. 5, Sentenza n. 806 del 24/01/2002 (Rv. 551802 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Società indicate dall'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate - Principio dell'accertamento unitario dei redditi prodotti dalle società di persone - Portata - Impugnazioni separate - Della società per il reddito d'impresa assoggettato ad ILOR e del socio per il relativo reddito di partecipazione soggetto a IRPEF - Rapporti fra le due cause - Limiti soggettivi del giudicato.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio dell'accertamento unitario dei redditi prodotti dalle società di persone (emergente dall'art. 5 del d.P.R. n.597 del 1973 - e ora dall'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 - nonché dall'art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973), alla stregua del quale si dovrebbe procedere con un unico atto alla rettifica delle dichiarazioni presentate ai fini dell'ILOR dovuta dalle società e dell'IRPEF dovuta dai rispettivi partecipanti, comporta che l'accertamento compiuto nei confronti della società è destinato a riverberare i suoi effetti sui soci, i quali, tuttavia, ove non abbiano preso parte al giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale, possono impugnare l'avviso di rettifica del loro reddito personale, facendo valere i propri diritti a prescindere dalle sorti dell'accertamento indirizzato alla società, e ancorché esso sia divenuto definitivo. Infatti, la sentenza emanata in quest'ultimo giudizio, svoltosi fra parti diverse, non potrebbe fare stato nei confronti di quei soci per difetto dell'elemento soggettivo, ovverosia della necessaria coincidenza dei contendenti, che costituisce il presupposto indispensabile affinché la definizione di un processo possa spiegare effetti vincolanti nella decisione di un altro.
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 825 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)