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Sez. L, Sentenza n. 13977 del 28/12/1991 (Rv. 475187 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Dichiarazione giudiziale dell'illegittimità dell'apposizione del termine - Conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato - Effetti - Obbligazioni datoriali del pagamento delle retribuzioni - Mancanza della prestazione lavorativa per effetto del rifiuto del datore di lavoro di riammettere il dipendente e mancanza di un'offerta delle prestazioni da parte di quest'ultimo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475187-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

La dichiarazione d'illegittimità (ai sensi della legge n. 230 del 1962) del termine apposto ad un contratto di lavoro, comporta, con la conversione "ex lege" del relativo rapporto in rapporto a tempo indeterminato, la persistenza, dopo la scadenza del termine illegittimo, di tutte le contrapposte obbligazioni, compresa quella datoriale del pagamento alle scadenze legali o convenzionali, delle retribuzioni (che sono dovute non a titolo di risarcimento ma a titolo di adempimento del contratto), restando esclusa - in presenza del comportamento del datore di lavoro che, dopo aver allontanato dall'azienda il lavoratore, ne rifiuta costantemente il rientro - sia la possibilità che il datore di lavoro rifiuti il pagamento, ai sensi dell'art. 1460 cod.civ., per la mancanza di una contestuale offerta delle proprie prestazioni da parte del dipendente, sia la necessità di un'offerta delle medesime secondo le forme dell'art. 1217 cod.civ., in quanto la costituzione in mora del creditore ha funzione diversa da quella di rendere ammissibile la richiesta di adempimento di un'obbligazione dovuta per la prosecuzione (illegittimamente rifiutata dalla parte inadempiente) di un rapporto di durata a prestazioni corrispettive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)