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Sez. L, Sentenza n. 12752 del 21/12/1998 (Rv. 521844 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittimità del termine apposto - Effetti - Diritto al risarcimento del danno - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521844-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

La dichiarazione d'illegittimità (ai sensi della legge n. 230 del 1962) del termine apposto ad un contratto di lavoro comporta, con la conversione ex legge del relativo rapporto in rapporto a tempo indeterminato, la persistenza, dopo la scadenza del termine illegittimo, di tutte le contrapposte obbligazioni, compresa quella datoriale del pagamento delle retribuzioni (dovute nei limiti del principio di corrispettività delle prestazioni), mentre il diritto al risarcimento del danno è configurabile in relazione ad un ulteriore pregiudizio economico subito dal lavoratore in conseguenza dell'interruzione della funzionalità del rapporto. (Nel caso di specie la S.C., escludendo un'alternativa tra ripristino di tale funzionalità e risarcimento del danno, ha cassato la decisione impugnata che, pur riconoscendo la continuità giuridica del rapporto, aveva limitato le conseguenze economiche al diritto della lavoratrice al risarcimento del danno, liquidato forfettariamente per l'ipotesi di mancata riassunzione in servizio, senza tener conto dei diritti connessi al persistere dell'obbligazione retributiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)