Sez. L, Sentenza n. 7885 del 22/08/1997 (Rv. 507006 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, | DISTINZIONI) - Accertamento della natura subordinata del rapporto - Valutazione esclusiva del giudice del merito - Comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro - Rilevanza - Formale qualificazione delle parti - Influenza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO,
Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, senza che a ciò sia di impedimento la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale sia nel caso in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nell'ipotesi in cui tale volontà sia autentica, ma durante lo svolgimento del rapporto stesso le parti stesse con comportamenti concludenti abbiano manifestato l'intenzione di mutare la natura del rapporto ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)