Sez. L, Sentenza n. 3719 del 01/06/1988 (Rv. 458974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONDOTTA DEL DIRIGENTE DIRETTA A FAR ACQUISTARE DALLA MOGLIE QUOTE DI UNA SOCIETÀ CONCORRENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONDOTTA DEL DIRIGENTE DIRETTA A FAR ACQUISTARE DALLA MOGLIE QUOTE DI UNA SOCIETÀ CONCORRENTE.*
L'Obbligo di fedeltà - la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento - va collegato ai principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e comporta quindi che il lavoratore debba astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dallo art. 2105 cod. civ. ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro. (nella specie, è stata ritenuta contrastante con l'Obbligo di fedeltà la condotta del dirigente che, allo scopo d'insidiare l'attività della società datrice di lavoro, consenta ovvero faccia simulatamente acquistare alla moglie - ancorché non sussista ragione di comunione di beni - quote di una società concorrente, essendo irrilevanti sia le minori dimensioni di quest'ultima sia la circostanza che la medesima abbia, in quanto società di capitali, personalità giuridica distinta da quella dei soci). (V 595/87, mass n 450327; (V 495/87, mass n 450224; (V 2372/86, mass n 445497; (V 3578/85, mass n 441186; (V 4179/83, mass n 429125).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)