diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23557 del 06/11/2009 (Rv. 610089 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Immobile destinato ad attività di insegnamento o di istruzione - Spettanza dell'indennità - Condizioni - Organizzazione aziendale - Necessità - Conseguenze - Clausole pattizie di rinuncia alla indennità - Nullità.
Stato
decisa il 2009-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610089-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

L'esercizio privato dell'insegnamento va qualificato come attività d'impresa quando sia finalizzato alla realizzazione di un lucro, e sia impartito avvalendosi di un complesso di beni organizzati in forma di azienda. Ne consegue che, ove tale attività sia svolta con queste modalità all'interno di un immobile condotto in locazione, alla cessazione di questa spetterà al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e che eventuali clausole contrattuali di rinuncia alla suddetta indennità sono nulle ai sensi dell'art. 79 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)