Sez. 3, Sentenza n. 4690 del 28/03/2003 (Rv. 561546 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Immobile adibito a palestra sportiva - Attività esercitata a fini di lucro - Attività assistenziale o ricreativa - Esclusione - Attività commerciale - Configurabilità - Cessazione della locazione - Diritto alla indennità di avviamento - Sussistenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
L'attività di palestra sportiva esercitata a fini di lucro e con gestione a struttura imprenditoriale, con pagamento da parte degli iscritti di quote mensili a titolo di corrispettivo del servizio reso a loro favore, integra attività commerciale, rientrante nella previsione dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, e non già in quella dell'art. 42 della stessa legge, concernente la realizzazione di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche svolte senza scopo speculativo. Ne consegue che al conduttore di immobile adibito alla suddetta attività esercitata in forma di impresa spetta, alla cessazione del rapporto, l'indennità di avviamento.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)