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Sez. 4, Sentenza n. 11122 del 03/10/1988 Ud. (dep. 17/11/1988) Rv. 179735 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSA SOPRAVVENUTA - NOZIONE - MANCATO INTERVENTO DI UN TERZO - OCCASIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179735-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSA SOPRAVVENUTA - NOZIONE - MANCATO INTERVENTO DI UN TERZO - OCCASIONE - FATTISPECIE.*

Il concetto di causalità sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, come tale idonea ad escludere il rapporto di causalità ex art. 41, comma secondo, cod. pen., anche se non postula, necessariamente, la completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto, esige, comunque, che il primo non sia strettamente dipendente dall'altro e che si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo dello stesso, così da farlo degradare a semplice occasione. Ne consegue che la mancata eliminazione di una situazione pericolosa (posta in essere dall'agente) ad opera di altra persona, quand'anche destinataria di un Obbligo giuridico in tal senso, non rappresenta una distinta causa, innestantesi nella prima, ma solo una ovvia condizione negativa perché quella continui ad essere efficiente ed operante. Nel caso di specie, è stato affermato che l'avere lasciato cavi elettrici, in tensione, penzolanti all'aperto, all'esterno di una casa, costituì causa della morte di una persona, rimasta folgorata, a distanza di oltre un anno, nel mentre toccava un tirante metallico (di un palo), entrato occasionalmente in contatto con i predetti cavi elettrici. (Conf mass n 133819; (Conf mass n 135348; (Conf mass n 158138).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)