Sez. 5, Sentenza n. 6870 del 27/01/1976 Ud. (dep. 09/06/1976) Rv. 133819 - 01
REATO - CAUSALITA (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSE SOPRAVVENUTE - ESCLUSIONE DEL RAPPORTO CAUSALE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
REATO - CAUSALITA (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSE SOPRAVVENUTE - ESCLUSIONE DEL RAPPORTO CAUSALE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
La causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non e soltanto quella appartenente ad una serie causale completamente autonoma rispetto a quella posta in essere dalla condotta dell'agente, di modo che questa debba essere considerata tamquam non esset per la verificazione dell'evento. Ma tale e anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'imputato, agisce per esclusiva forza propria nella Determinazione dell'evento, di tal che la condotta dell'imputato, pur costituendo un antecedente necessario per l'efficacia delle cause sopravvenute, assume rispetto all'evento non il ruolo di fattore causale ma di semplice occasione. (nel caso di specie la morte fu determinata dalle erronee trasfusioni di sangue del medico, che erro colposamente nella individuazione del gruppo sanguigno, trasfusioni rese necessarie dall'errore in cui era incorso il chirurgo nell'operazione di osteosintesi sulla vittima. La Corte ha ritenuto che l'Azione colposa del medico, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'automobilista che provoco per colpa le lesioni personali (frattura del femore e stato commotivo), agi per forza propria nella Determinazione dell'evento morte. E, conseguentemente, l'Azione remota dell'automobilista, pur condizionante, cesso di essere causa, degradando in semplice occasione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)