Sez. 3, Sentenza n. 12195 del 01/12/1998 (Rv. 521303 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Giudizi promossi nei confronti di Usl - Omessa dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
I giudizi in cui sia convenuta una Unità Sanitaria Locale, sebbene la Regione sia succeduta "ex lege" in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a quest'ultima, proseguono nei confronti dell'ente originariamente convenuto, ancorché non più esistente, sino a quando la soppressione dell'USL non sia dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal procuratore costituito, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)