Sez. 3, Sentenza n. 9023 del 30/04/2005 (Rv. 581447 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Gravi motivi - Nozione - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE
In tema di locazione ad uso diverso dall'abitazione, ai fini della configurabilità' dei giusti motivi oggettivi, in presenza dei quali l'art. 27, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 consente al conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto, è necessario che, successivamente alla costituzione del rapporto ed imprevedibilmente rispetto a tale momento, si verifichino fatti, indipendenti dalla volontà' del conduttore, che rendano particolarmente gravosa, anche soltanto per ragioni di ordine economico che impongano l'ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, la prosecuzione della locazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che, relativamente a locazione di immobile a un istituto bancario, aveva ravvisato tali fattori nel declassamento della unità operativa cittadina da filiale ad agenzia, nel drastico ridimensionamento del personale, passato da 52 unità a 25 e, dopo il recesso, a 14, in conseguenza della grave crisi economica e patrimoniale della banca accertata a livello nazionale, che si poteva considerare avverata anche a livello locale, essendo compatibile una riduzione così sensibile del personale solo con un'attività bancaria che non sia in crescita e ciò a prescindere dall'andamento dell'intero mercato del credito nella provincia considerata).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)