Sez. 3, Sentenza n. 6089 del 20/03/2006 (Rv. 590614 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Gravi motivi - Nozione - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE
In tema di locazione ad uso diverso dall'abitazione, ai fini della configurabilità dei giusti motivi oggettivi, in presenza dei quali l'art. 27, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 consente al conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto, è necessario che, successivamente alla costituzione del rapporto ed imprevedibilmente rispetto a tale momento, si verifichino fatti, indipendenti dalla volontà del conduttore, che rendano particolarmente gravosa, anche soltanto per ragioni di ordine economico, che impongano l'ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, la prosecuzione della locazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la gravosità della prosecuzione della locazione va valutata in relazione alla situazione economica complessiva del conduttore e alla eventuale necessità per quest'ultimo di modificare (proprio a causa di detta situazione) la propria struttura (e/o organizzazione) aziendale e ridimensionare la propria attività, cambiando quindi, fra l'altro, anche le proprie precedenti decisioni concernenti la specifica locazione oggetto della causa; detta situazione economica complessiva ben può dunque essere considerata un fatto che rende particolarmente gravosa la prosecuzione della locazione, e quindi costituire un giusto motivo di recesso ex articolo 27 pur se il canone della specifica locazione oggetto di causa, di per sè considerato, non contribuisce in modo particolarmente consistente ad aumentare il passivo).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)