Sez. 1, Sentenza n. 12953 del 05/02/2004 Ud. (dep. 17/03/2004) Rv. 227852 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO | Divieto del "bis in idem" internazionale - Applicabilità in caso di reato commesso da cittadino italiano in un Paese extraeuropeo - Esclusione - Ragioni - Pregresso riconoscimento in Italia della sentenza penale straniera emessa sullo stesso fatto richiesta dal Ministro della giustizia ex art. 12 comma terzo cod.pen. - Efficacia preclusiva al rinnovamento del giudizio - Esclusione - Ragioni.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO
Poiché nell'ordinamento italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale, la sentenza penale emessa in un Paese extra-europeo nei confronti di un cittadino italiano non impedisce la rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto, sempre che il cittadino si trovi nel territorio italiano ed il Ministro della giustizia ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 11, comma secondo cod.pen. Il pregresso riconoscimento della sentenza penale straniera sullo stesso fatto - eventualmente richiesto dal Ministro della giustizia nel caso in cui non esista trattato di estradizione con lo Stato estero ex art. 12, comma secondo, cod.pen. - non preclude il possibile esercizio dell'azione penale in Italia, in quanto l'istituto del riconoscimento non comporta il recepimento integrale della decisione straniera, ma produce i limitati effetti tassativamente indicati e non è in relazione di alternatività od incompatibilità con la rinnovazione del giudizio, soprattutto quando il Ministro della giustizia non abbia potuto esercitare contestualmente - per circostanze oggettive - l'eventuale opzione tra i due istituti (Nel caso all'esame della S.C., il riconoscimento della sentenza penale emessa dalla Corte Suprema del Sud Africa era stato richiesto quando l'imputato si trovava ancora all'estero per l'espiazione della pena colà inflittagli, mentre le condizioni per richiedere il rinnovamento del giudizio, per il delitto di omicidio volontario commesso all'estero, erano divenute sussistenti solo in seguito al suo rientro in Italia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 7, Cod. Pen. art. 9 com. 1, Cod. Pen. art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)