Sez. 5, Ordinanza n. 3362 del 29/05/1998 Cc. (dep. 05/10/1998) Rv. 211504 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reato commesso nel territorio dello Stato ex art. 11 secondo comma cod. pen. - Cittadino italiano già processato all'estero - Divieto del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE
Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino italiano non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale: La richiesta del Ministro di grazia e Giustizia, quale condizione di procedibilità in Italia, nei confronti del cittadino o dello straniero già giudicato all'estero, è imposta, a norma degli art. 11, secondo comma, cod. pen., soltanto nelle ipotesi, espressamente richiamate dalla disposizione, previste dai precedenti artt. 7, 8, 9 e 10 che concernono il delitto commesso interamente all'estero. Ai sensi dell'art. 11, primo comma, cod. pen., non è richiesta, invece, alcuna condizione di procedibilità per la rinnovazione dl giudizio in ordine al reato commesso in Italia. E, invero, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, cod. pen., quando è ivi avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione che lo costituisce.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)