Sez. 2, Sentenza n. 2468 del 16/03/1988 (Rv. 458240 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DI SOMMA PATTUITA A TITOLO DI CLAUSOLA PENALE PER IL CORSO DI INADEMPIMENTO - LIMITAZIONE DELLA PREDETTA RESPONSABILITÀ - INIDONEITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DI SOMMA PATTUITA A TITOLO DI CLAUSOLA PENALE PER IL CORSO DI INADEMPIMENTO - LIMITAZIONE DELLA PREDETTA RESPONSABILITÀ - INIDONEITÀ.*
Nel caso in cui un soggetto, qualificandosi, senza esserlo, rappresentante di un altro, assuma per quest'ultimo l'Obbligo di concludere un contratto, la responsabilità risarcitoria del primo quale falsus procurator, per l'inefficacia del contratto preliminare concluso senza potere rappresentativo, non trova limite nello Obbligo eventualmente assunto in proprio dal medesimo di corrispondere al terzo contraente una determinata somma per l'ipotesi di mancata conclusione del contratto definitivo, configurandosi la relativa pattuizione come clausola penale accedente ad una autonoma promessa del fatto di un terzo ed idonea, pertanto, a limitare solo la responsabilità risarcitoria (di natura contrattuale) ex art. 1381 cod. civ. e non anche la responsabilità ex art. 1398 cod. civ., la quale ha natura extracontrattuale ed è insuscettibile di predeterminazione ai sensi dell'art. 1382 dello stesso codice. (V 5170/86, mass n 447783; (V 837/80, mass n 404281; (V 1461/70, mass n 347300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)