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Sez. 6, Sentenza n. 453 del 09/02/1998 Cc. (dep. 12/03/1998) Rv. 210688 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Elementi sopravvenuti - Necessità di evidenziazione da parte dell'interessato - Elementi dedotti con separata istanza di revoca o sostituzione - Omessa trasmissione da parte del pubblico ministero - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210688-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo, previsto dal quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini deriva dalla loro rilevanza a fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; tale obbligo non sussiste qualora l'interessato abbia scelto di utilizzare gli elementi sopravvenuti in altra, autonoma, procedura. (Nella specie la documentazione medica relativa al ricovero dell'imputato era stata prodotta a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)