diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6232 del 21/12/1999 Cc. (dep. 04/02/2000) Rv. 215259 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Elementi di prova - Trasmissione al giudice - Omissione - Effetto caducatorio della misura - Condizioni - Validità probatori degli elementi non trasmessi.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215259-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In materia di riesame delle misure cautelari, l'inosservanza della disposizione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. ha i previsti effetti invalidanti e caducatori solo quando gli elementi di prova di cui sia stata omessa la trasmissione al giudice del riesame siano idonei ad assumere in concreto una specifica rilevanza probatoria in favore del destinatario della misura. Ne consegue che, per dedurre validamente la violazione dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., non è sufficiente indicare gli atti di cui sia stata omessa o ritardata la trasmissione al giudice del riesame, ma occorre anche prospettare la possibilità di una loro utilizzazione probatoria a sostegno di una tesi difensiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)