Sez. U, Ordinanza n. 12794 del 15/06/2005 (Rv. 582142 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Urbanistica ed edilizia - Risarcimento danni da esercizio di poteri amministrativi - Danno per illegittimo annullamento di concessione edilizia in sanatoria - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, al giudice amministrativo compete la domanda di risarcimento del danno (che, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 1998, non costituisce una materia a sé stante ma uno strumento di tutela ulteriore) proposta nel periodo dal 1 luglio 1998 al 9 agosto 2000, nelle materie già appartenenti a quella giurisdizione in base alla normativa precedente il d.lgs. n. 80 del 1998, sicché la domanda del privato contro il Comune per il risarcimento del danno derivatogli dall'annullamento, per effetto di esposto inoltrato da altro privato, della concessione edilizia in sanatoria a suo tempo rilasciatagli, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando la materia edilizia, già appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base all'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e non rilevando in senso contrario che la domanda, così come proposta (davanti al giudice ordinario), investe il giudice adito dell'accertamento meramente incidentale dell'asserita illegittimità del provvedimento di rimozione, sia in considerazione della lettera dell'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998,, nonché delle esigenze di concentrazione, semplificazione, riduzione della durata dei processi, sia perché non può essere rimessa alla parte la scelta del giudice.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)