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Sez. U, Ordinanza n. 10180 del 26/05/2004 (Rv. 573202 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Qualificazione della domanda - "Petitum" sostanziale - Rilevanza - Candidato al concorso per la nomina di professore universitario di prima fascia - Domanda di risarcimento danni da perdita di "chance" per la illegittima elezione suppletiva, a seguito della decadenza di un membro della commissione esaminatrice, di un componente in luogo della sostituzione della intera commissione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Potere di detto giudice, ex art. 7 legge n. 205 del 2000, di provvedere in ordine al risarcimento del danno anche nelle controversie attribuite alla giurisdizione generale di legittimità dell'autorità giurisdizionale amministrativa - Sussistenza - Pregiudiziale pronuncia di illegittimità del provvedimento amministrativo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573202-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio cosiddetto della soggettiva prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione compiutane dall'interessato), ma alla stregua del "petitum" sostanziale individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda con la quale un candidato ad un concorso di professore universitario di prima fascia chieda il risarcimento del danno da perdita di "chance", in relazione al pregiudizio della propria posizione nel procedimento di valutazione comparativa a causa della illegittima nomina suppletiva, a seguito della intervenuta decadenza di un membro della commissione esaminatrice, di altro componente in luogo della sostituzione della intera commissione. Nella controversia in esame - il cui oggetto si individua in una denunzia di illegittimità di una serie di atti amministrativi attinenti al concorso per la nomina a professore universitario, cui l'attore ricollega eziologicamente la richiesta di risarcimento dei danni - trova infatti applicazione il disposto dell'art. 68, comma quarto, del D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998, ed ora dall'art. 63, comma quarto, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in base al quale restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Detto giudice, a norma dell'art. 7, comma terzo, della legge n. 205 del 2000, ha altresì il potere, anche nelle controversie che rientrano nella giurisdizione generale di legittimità, e non solo in quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno, in tal modo concentrandosi in un unico giudizio le questioni relative all'annullamento degli atti illegittimi e quelle attinenti al ristoro dei danni da questi determinati, senza che all'uopo sia necessaria in via pregiudiziale la declaratoria di illegittimità del provvedimento, ed eliminandosi altresì il pericolo di contrasto tra giudicati.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)