Sez. 1, Sentenza n. 2842 del 30/10/1973 (Rv. 366429 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - COMPUTO - RETRIBUZIONE - AMBITO - EROGAZIONI OBBLIGATORIE DEL DATORE DI LAVORO - ELARGIZIONI PERIODICHE - INCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - COMPUTO - RETRIBUZIONE - AMBITO - EROGAZIONI OBBLIGATORIE DEL DATORE DI LAVORO - ELARGIZIONI PERIODICHE - INCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'art 27 del tu 30 maggio 1955 n 797, nel disporre che, ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari, non vanno computate nella retribuzione 'le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto dal datore di lavorò, si riferisce unicamente a quelle erogazioni che non trovano causa in un Obbligo dell'imprenditore, dipendente dal rapporto di lavoro, ma derivano da una concessione spontanea. Hanno, invece, natura retributiva e vanno, quindi, computate nel calcolo dei suddetti contributi sia le erogazioni eseguite una volta tanto, ma per specifico Obbligo gravante sul datore di lavoro, sia quelle elargizioni che, originariamente non dovute, abbiano acquistato il carattere delle periodicita, ingenerando nei lavoratori un'aspettativa legittima in ordine alla loro corresponsione. (nella specie, la SC ha ritenuto soggetta ai contributi per gli assegni familiari la somma erogata una tantum dall'ENEL ai propri dipendenti in esecuzione dell'accordo sindacale 19 aprile 1962, in quanto tale somma era stata corrisposta in adempimento di un'obbligazione contrattualmente assunta e con specifico riferimento al rapporto di lavoro, per far fronte alla richiesta di miglioramenti retributivi avanzata dai Sindacati, in attesa ch5, con il nuovo contratto collettivo, venissero stabilite nuove tariffe salariali. (V 3200/72, mass n 360989; 2573/71, mass n 353658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)