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Sez. U, Sentenza n. 2715 del 18/03/1987 (Rv. 451818 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - MERCI PROVENIENTI DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT DEL 30 OTTOBRE 1947 - INDEBITA RISCOSSIONE - RIPETIZIONE - ART. 19 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1982 N. 688 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 1982 N. 873) - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DELL'ONERE SU ALTRI SOGGETTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451818-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - MERCI PROVENIENTI DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT DEL 30 OTTOBRE 1947 - INDEBITA RISCOSSIONE - RIPETIZIONE - ART. 19 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1982 N. 688 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 1982 N. 873) - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DELL'ONERE SU ALTRI SOGGETTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Nel giudizio promosso per la ripetizione di diritti per servizi amministrativi, indebitamente riscossi dall'amministrazione finanziaria su merci provenienti da paesi aderenti all'accordo GATT del 30 ottobre 1947 ed incluse nelle liste originariamente allegate all'accordo medesimo, ed in relazione alla sopravvenienza dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, con immediata efficacia nei giudizi in corso, subordina detta ripetizione alla prova documentale da parte del "solvens" della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti, la questione di legittimità costituzionale di tale norma, alla stregua dei principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985, è rilevante solo ove si accerti che si tratti di importazioni da stati extracomunitari e non soggette a regolamentazione comunitaria, atteso che, nelle ipotesi di importazioni da paesi facenti parte anche della CEE, ovvero di importazioni da paesi extracomunitari sottoposte a regolamentazione CEE, il contrasto di detta norma con le Disposizioni ed i principi dell'ordinamento CEE implica il potere-dovere del giudice adito di disapplicare la norma medesima. (V 2717/86, mass n. 445762(Conf. In corso di pubblicazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)