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Sez. 1, Sentenza n. 4922 del 05/05/1995 (Rv. 492122 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Importazioni di merci da paesi extracomunitari dell'area G.A.T.T. anteriori all'1 luglio 1968 - Diritti per i servizi amministrativi - Ripetizione - Prova documentale della mancata traslazione del tributo - "Solvens" - Soggetto onerato.
Stato
decisa il 1995-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492122-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA

Nel caso di importazioni di merci da paesi extracomunitari dell'area G.A.T.T. anteriori al 1 luglio 1968 (data di entrata in vigore della tariffa doganale comune) che abbiano avuto ad oggetto merci incluse nella lista XXVII, allegata al Protocollo di Annecy 10 ottobre 1949, per le quali è indebita la riscossione dei diritti per i servizi amministrativi, l'azione di ripetizione è soggetta all'applicazione dell'art. 19 D.L. 30 settembre 1982 n. 688, circa l'onere del "solvens" di fornire la prova documentale della mancata traslazione su altri soggetti dell'esborso, dovendosi escludere la possibilità di disapplicare tale norma per incompatibilità con la disciplina comunitaria.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330, Legge 24/06/1971 num. 447, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)