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Sez. 3, Ordinanza n. 9807 del 24/04/2009 (Rv. 607971 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Sospensione del processo civile a norma dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. - Presupposti - Mancata costituzione di parte civile nel processo penale - Mancato esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile - Necessità - Conseguenze - Imputato nel processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Esercizio dell'azione in sede civile da parte dello stesso imputato - Sospensione del giudizio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607971-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

Presupposto per l'applicazione del terzo comma dell'art. 75 cod. proc. pen., nel caso dell'esercizio dell'azione civile dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, è che il soggetto che nel processo penale si sarebbe potuto costituire non lo abbia fatto e neppure abbia agito in sede civile, dal momento che la sospensione del processo civile che egli inizi dopo la predetta sentenza si giustifica con il disinteresse per l'azione civile da lui mostrato in entrambe le sedi. Non va, pertanto, disposta la sospensione del processo civile, ai sensi della norma richiamata, qualora l'azione civile sia esercitata dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado da chi in quel giudizio penale abbia assunto la qualità di imputato e nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, atteso che questi, prima di tale pronuncia, non avrebbe potuto costituirsi parte civile nel processo penale, proprio per la sua qualità di imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)