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Sez. 3, Sentenza n. 15995 del 21/07/2011 (Rv. 619492 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Art. 75 cod. proc. pen. - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetti - Estinzione - Esclusione - Fatto ostativo alla prosecuzione dell'azione in sede civile - Configurabilità - Conclusione del procedimento penale senza pronuncia sull'azione civile - Conseguente procedibilità del processo civile.
Stato
decisa il 2011-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619492-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

Il trasferimento dell'azione civile in sede penale, a norma dell'art. 75 cod. proc. pen., non è un vero e proprio fatto estintivo, ma piuttosto un fatto ostativo alla sua prosecuzione, di talché la conseguente preclusione non può essere dichiarata ove, al momento della declaratoria, essa abbia già esaurito i suoi effetti, essendosi nel frattempo, il processo penale concluso senza una pronuncia sull'azione civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio il processo civile introdotto con domanda di risarcimento dei danni trasferita nel processo penale, posto che all'epoca quest'ultimo si era già chiuso con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)