Sez. 1, Sentenza n. 11386 del 11/10/1999 (Rv. 530584 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" | Elementi di fatto posti a base del motivo di impugnazione - Indicazione specifica - Necessità - Omissione - Inammissibilità del motivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO"
Nel ricorso per cassazione, allorquando viene denunciata l'omessa valutazione di un elemento di prova, nella specie di alcune deposizioni testimoniali, è necessario, a pena d'inammissibilità del ricorso, che il motivo di impugnazione specifichi i nomi dei testi e le relative deposizioni pretermesse ed indichi le ragioni del carattere decisivo di esse, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)