Sez. L, Sentenza n. 10191 del 20/10/1990 (Rv. 469495 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE E DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - REQUISITI - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE A TITOLO GRATUITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE E DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - REQUISITI - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE A TITOLO GRATUITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e del conseguimento del diritto alle prestazioni assicurative a carico della cassa stessa, il requisito dell'Esercizio della libera professione (richiesto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100 per l'iscrizione alla cassa di previdenza) - ancorché non sia qualificato da alcuna particolare entità o intensità del lavoro concretamente svolto - è carente nell'ipotesi in cui l'attività professionale, la quale implica il ricavo di un utile economico anche se minimo, risulti invece essere stata costantemente prestata a titolo gratuito. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento con cui la cassa suddetta aveva annullato la posizione assicurativa di un professionista che, in un periodo di venti anni di iscrizione, aveva versato solo la contribuzione fissa per non aver mai percepito alcun compenso professionale). (V 2955/87, mass n 452061; (V 100/86, mass n 443751).*
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)