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Sez. L, Sentenza n. 100 del 10/01/1986 (Rv. 443751 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - PER I DOTTORI COMMERCIALISTI - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE E CORRELATIVO DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443751-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - PER I DOTTORI COMMERCIALISTI - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE E CORRELATIVO DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - CONDIZIONI.*

L'Obbligo dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, ed il correlativo diritto alle prestazioni assicurative, secondo la disciplina delle leggi 3 febbraio 1963 n. 100 e 23 dicembre 1970 n. 1140, conseguono alla iscrizione nell'albo professionale nella qualità di esercente la libera professione di commercialista, mentre resta in proposito irrilevante la modesta entità, o non continuità, di tale attività, ancorché implichi a carico dell'iscritto il versamento della sola contribuzione fissa. (V 159/82, mass n 417841).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2, Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)