Sez. 1, Sentenza n. 1724 del 29/01/2015 (Rv. 633898 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Pagamento ricevuto dal fallito per attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento - Acquisizione all'attivo fallimentare - Condizioni e limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
In tema di fallimento, poiché la disposizione di cui all'art. 44, secondo comma, legge fall. deve essere coordinata con quelle contenute negli artt. 42, secondo comma, e 46, primo comma, n. 1, della stessa legge, il pagamento ricevuto dal fallito quale corrispettivo per un'attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento può essere acquisito dalla procedura solo previa deduzione delle passività da lui incontrate per generare quel reddito e, comunque, quanto al residuo netto, solo dopo l'emanazione del decreto di cui all'art. 46 citato, con il quale il giudice delegato fissa i limiti entro i quali ciò che il fallito guadagna con la sua attività occorre al mantenimento suo e della famiglia.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 46 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)