Sez. 5, Sentenza n. 17961 del 24/07/2013 (Rv. 628497 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Cassa Nazionale del Notariato - Natura - Esenzione dall'IRPEG - Insussistenza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di IRPEG, va esclusa l'esenzione dall'imposta in favore della Cassa Nazionale del Notariato, che ha natura di ente previdenziale di diritto privato in forza del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed opera secondo criteri di gestione autonoma e privatistica atteso che l'art. 88 del d.P.R. n. 917, "ratione temporis" vigente, è applicabile - alla stregua di una interpretazione sistematica degli artt. 87, 88 e 108 del medesimo d.P.R. - ai soli enti pubblici tassativamente elencati in quanto diramazione dello Stato e soggetti a criteri gestionali propri delle amministrazioni pubbliche. Né la disciplina di vantaggio è suscettibile di estensione analogica in ragione del carattere eccezionale delle norme tributarie in materia di esenzione e agevolazione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)