Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8322 del 24/04/2015 (Rv. 635169 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Istituto di pubblica assistenza e beneficenza - Opera Pia Società Asili d'Infanzia - Soggetto passivo - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di IRPEG, l'esenzione dal relativo pagamento sancita dall'art. 88 (oggi 74), comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguarda solo gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, i consorzi ed associazioni tra enti locali, nonché gli enti gestori di demani collettivi, non anche gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie (nella specie, l'Opera Pia Società Asili d'Infanzia), che, invece, sono assoggettati al pagamento in forza del combinato disposto di cui agli artt. 87 (oggi 73), comma 1, lett. c), 88 (oggi 74), comma 2, e 108 (oggi 143) del d.P.R. cit. che assegna rilievo all'attività, non commerciale, per cui detti enti sono stati istituiti. Ne consegue che il reddito complessivo di questi ultimi va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, che mantengono la loro autonomia impositiva e non confluiscono nell'unica categoria del reddito d'impresa, senza che sia applicabile la deroga di cui all'art. 40 (oggi 43) del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 40, Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 43, Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1 lett. C, Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 74, Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C, Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., Decr. Pres. Rep. 22/12/1986 num. 917 art. 143, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Decreto Legge 31/10/1990 num. 310 art. 4 com. 3 n. 2, Decreto Legge 31/10/1990 num. 310 art. 4 com. 3 n. 3, Legge 22/12/1990 num. 403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)