Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 26/05/2005 (Rv. 582374 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Enti esclusi dall'IRPEG - Individuazione - Art. 88 del TUIR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo sostituito dalla legge n. 403 del 1990 - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) - Fondo di rotazione in gestione separata - Spettanza del beneficio - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 88 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 il quale, nel testo (in vigore dal 1° gennaio 1991) sostituito dall'art. 4, comma tre bis, del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990, elenca gli enti pubblici non soggetti all'IRPEG, data la sua specialità, è applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati e, conseguentemente, la relativa disciplina non può essere estesa al fondo a gestione separata istituito presso l'IRFIS (leggi Reg. Sicilia 4 agosto 1978 n. 26 e 13 dicembre 1983, n. 119) in cui è confluito anche il fondo a gestione separata istituito dalla legge reg. 5 agosto 1957, n. 51, che non ha soggettività giuridica diversa da quella dell'IRFIS e coincidente con quella della Regione Sicilia. D'altra parte, non è invocabile l'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che estende i benefici di cui al citato art. 88, comma primo, del TUIR ai fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi, in quanto tale norma ha portata innovativa e non di interpretazione autentica, e quindi, non ha efficacia retroattiva, come anche confermato dall'ultima parte della medesima disposizione, che nel precludere il rimborso d'imposte già pagate, si limita, in linea con gli artt. 1 e 3 della legge n. 212 del 2000, a ribadire l'irretroattività della disposizione, senza introdurre profili d'incostituzionalità.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/1990 num. 310 art. 4 com. 3 n. 2, Legge 22/12/1990 num. 403, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 39 PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 05/08/1957 num. 51 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 04/08/1978 num. 26, Legge Reg. Sicilia 13/12/1983 num. 119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)