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Sez. L, Sentenza n. 4061 del 06/11/1976 (Rv. 382729 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DA UN'IMPRESA CON MENO DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - DEDUZIONE DELLA DISCRIMINATORIETA DEL LICENZIAMENTO - POTERI DI INDAGINE DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA DEDUZIONE - NULLITA DEL LICENZIAMENTO.*
Stato
decisa il 1976-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382729-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DA UN'IMPRESA CON MENO DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - DEDUZIONE DELLA DISCRIMINATORIETA DEL LICENZIAMENTO - POTERI DI INDAGINE DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA DEDUZIONE - NULLITA DEL LICENZIAMENTO.*

Qualora il lavoratore licenziato ad nutum da un'impresa con meno di trentacinque dipendenti (vale a dire da un'impresa a cui non si applica la legge n 604 del 1966 sui licenziamenti individuali, ex art 11 della legge stessa, e da cui e percio possibile il licenziamento anche senza giusta causa o giustificato motivo) lamenti essere stato il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o di fede religiosa, dall'appartenenza ad un Sindacato o dalla partecipazione ad attivita sindacali (art 4 legge citata), il giudice deve svolgere l'opportuna indagine, nel rispetto del principio dell'Onere della prova, e, se accerti la fondatezza della doglianza, deve escludere il potere dell'imprenditore di licenziare ad nutum, dichiarando cosi nullo il licenziamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)