Sez. 5, Sentenza n. 14795 del 18/10/2002 (Rv. 557970 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | In luogo diverso da quello dichiarato nell'istanza di notifica della sentenza impugnata - Nullità della notificazione - Costituzione della parte - Sanatoria della nullità - Principio generale ex art. 156 cod. proc. civ. - Giudizio per cassazione - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita in luogo diverso da quello eletto o (come nella specie) dichiarato nell'istanza di notifica della sentenza impugnata è sanata dalla costituzione della parte, secondo il principio generale, applicabile anche al giudizio di legittimità, dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)