Sez. 3, Sentenza n. 5575 del 23/06/1997 (Rv. 505365 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Ricorso per cassazione - Notifica al domicilio reale della parte - Inesistenza giuridica della notificazione - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria per effetto della costituzione del destinatario - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE
La notifica del ricorso per cassazione al domicilio reale della parte anziché al procuratore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza gravata determina non l'inesistenza giuridica della notificazione dell'impugnazione ma la nullità della stessa, con conseguente onere per il collegio di ordinarne la rinnovazione, alla quale non deve tuttavia provvedersi se l'intimato, ancorché solo in occasione della discussione innanzi alla Corte, si sia spontaneamente costituito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)