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Sez. 5, Sentenza n. 9362 del 27/06/2002 (Rv. 555399 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Ricorso per cassazione - Notifica al domicilio reale della parte - Inesistenza giuridica della notificazione - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanatoria per effetto della costituzione del destinatario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555399-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE

La notifica del ricorso per cassazione al domicilio reale della parte, anziché al procuratore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza gravata, non determina l'inesistenza giuridica della notificazione dell'impugnazione ma la sua nullità, con conseguente onere per il collegio di ordinarne la rinnovazione, alla quale non deve tuttavia provvedersi se l'intimato si sia spontaneamente costituito, ancorché solo in occasione della discussione innanzi alla Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)