Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 13/02/2002 (Rv. 552255 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Istanza - Proposizione - Dopo l'invito a precisare le conclusioni e all'udienza fissata a tal fine - Ammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
L'istanza per la pronuncia dell'ordinanza prevista dall'art. 186 "quater", può essere proposta dopo che il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed è efficacemente presentata nella medesima udienza od in quella successiva in cui le conclusioni sono precisate, determinando nel giudice istruttore il potere e dovere di pronunciarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)