Sez. 1, Sentenza n. 6694 del 23/05/2000 (Rv. 536802 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza di condanna al pagamento di una somma di danaro ex art. 186 quater cod.proc.civ. - Richiesta successiva alla rimessione della causa al collegio per la decisione - Legittimità - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
Il potere del G.I. di emettere l'ordinanza di condanna al pagamento di una somma di denaro a chiusura dell'istruttoria ex art. 186 quater cod.proc.civ. non incontra limiti anche nell'ipotesi in cui, terminata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione, con la conseguenza che la relativa istanza, presentata al collegio, deve da questo essere rimessa al G.I. per la decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)