Sez. 5, Sentenza n. 16076 del 26/06/2013 (Rv. 627172 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Trasferimento della nuda proprietà del fondo con riserva di usufrutto in capo all'alienante - Coltivazione diretta del fondo protratta dell'usufruttuario - Decadenza dall'agevolazione all'originario acquisto ai sensi dell'art. 7, primo comma, legge n. 604 del 1954, - Sussistenza - Ragioni.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, nel testo "ratione temporis" vigente, l'acquirente di un fondo rustico che si sia avvalso delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà coltivatrice e che trasferisca, successivamente, la nuda proprietà dello stesso, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, decade dall'agevolazione, indipendentemente dalla sua qualità di coltivatore diretto e pur provvedendo alla cura del terreno in veste di usufruttuario, volendo la citata legge favorire il mantenimento della piena proprietà del fondo in capo al coltivatore diretto.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)