Sez. 5, Sentenza n. 21671 del 09/10/2006 (Rv. 594096 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Decadenza ex art. 7 della legge n. 604 del 1954 - Condizioni - Tassatività della previsione - Donazione del fondo ai figli per sopravvenuta inabilità alla coltivazione dei genitori donanti - Alienazione volontaria - Sussistenza - Operatività della decadenza.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
L'art. 7, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, come integrato dall'art. 28, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, là dove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina nell'ipotesi di alienazione volontaria del fondo prima del decorso di dieci anni, non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa; detta decadenza, pertanto, opera anche nell'ipotesi di donazione dei terreni acquistati ai figli, costituendo la donazione una forma di "alienazione volontaria", che resta tale anche ove ne siano beneficiari i figli, e la cui volontarietà non viene meno per l'invalidità dei proprietari del fondo (nella specie i ricorrenti avevano allegato di essere stati indotti alla donazione dalla propria sopravvenuta incapacità a provvedere alla coltivazione).
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)