Sez. 5, Sentenza n. 6115 del 16/03/2011 (Rv. 617446 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Trasferimento, nel decennio dell'acquisto, del fondo dal proprietario a favore di discendenti per ragioni di salute - Decadenza ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 604 del 1954 (nel testo applicabile "ratione temporis") - Operatività - Fondamento.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
L'art. 7, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, nel testo "ratione temporis" vigente, là dove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina nell'ipotesi di avvenuta volontaria alienazione del fondo prima del decorso di dieci anni, non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa; detta decadenza, pertanto, opera anche nell'ipotesi di trasferimento della proprietà a titolo di donazione compiuto dal proprietario (nella specie a favore rispettivamente della nipote, per la nuda proprietà e della figlia, quanto all'usufrutto) in precario stato di salute che ne abbia poi comportato il decesso, in quanto la malattia che ha colpito il contribuente non incide sulla volontarietà dell'atto.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)