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Sez. L, Sentenza n. 3687 del 13/04/1987 (Rv. 452625 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE D'INVALIDITÀ INTEGRATA AL MINIMO - SOPRAVVENUTO GODIMENTO DI PENSIONE DI VECCHIAIA EROGATA DA UN ENTE PREVIDENZIALE ESTERO - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE E RIPETIZIONE DELLE QUOTE CORRISPOSTE IN ECCEDENZA - LEGITTIMITÀ - ARTT. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 E 2036 COD. CIV. - APPLICABILITÀ RISPETTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452625-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE D'INVALIDITÀ INTEGRATA AL MINIMO - SOPRAVVENUTO GODIMENTO DI PENSIONE DI VECCHIAIA EROGATA DA UN ENTE PREVIDENZIALE ESTERO - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE E RIPETIZIONE DELLE QUOTE CORRISPOSTE IN ECCEDENZA - LEGITTIMITÀ - ARTT. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 E 2036 COD. CIV. - APPLICABILITÀ RISPETTIVA - ESCLUSIONE.*

Nel caso in cui l'INPS attribuisca ad un assicurato la pensione di Invalidità integrata al minimo e tale integrazione risulta successivamente non spettante per effetto del sopravvenuto godimento di pensione di vecchiaia erogata da un ente previdenziale estero (secondo l'espresso disposto dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153), legittimamente l'istituto procede alla riliquidazione della pensione ed ha conseguentemente diritto alla ripetizione delle quote corrisposte in eccedenza senza che possa trovare applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 che non riguarda l'ipotesi in cui il provvedimento di attribuzione cessi di avere efficacia in dipendenza di fatti estintivi del diritto, ma attiene alle semplici rettifiche di eventuali errori nella liquidazione della pensione; ne è applicabile l'art. 2036 cod. civ. che, in ipotesi di indebito soggettivo ex persona solventis, richiede la scusabilità dell'errore dell'accipiens, atteso che si tratta di indebito oggettivo - disciplinato dalla prescrizione generale dell'art. 2033 cod. civ. - essendosi estinto ex lege il diritto del pensionato all'integrazione (e non già meramente trasferito all'ente previdenziale estero il relativo Obbligo). (V 679/86, mass n 444238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)