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Sez. U, Sentenza n. 2701 del 05/06/1989 (Rv. 462985 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - PAGAMENTO - ERRORI DI CALCOLO O DI DETERMINAZIONE DEL "QUANTUM" - RIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO - ART. 80, TERZO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - CARATTERE ECCEZIONALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - ERRORI, NEL PROVVEDIMENTO ORIGINARIO E SUCCESSIVO, ATTINENTI ALLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO O ALLA ESTENSIONE AUTOMATICA, TOTALE O PARZIALE DEL TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462985-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - PAGAMENTO - ERRORI DI CALCOLO O DI DETERMINAZIONE DEL "QUANTUM" - RIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO - ART. 80, TERZO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - CARATTERE ECCEZIONALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - ERRORI, NEL PROVVEDIMENTO ORIGINARIO E SUCCESSIVO, ATTINENTI ALLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO O ALLA ESTENSIONE AUTOMATICA, TOTALE O PARZIALE DEL TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.*

L'art. 80 terzo comma del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale prevede l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall'INPS, di rettifiche operate oltre l'anno, integra una norma eccezionale, in deroga alla regola della ripetibilità dell'indebito oggettivo, che è applicabile, sia alla liquidazione originaria sia alle successive riliquidazioni, con esclusivo riferimento agli errori di calcolo o di Determinazione del "quantum" della prestazione. La norma medesima, pertanto, non è invocabile quando il provvedimento dell'istituto, originario o successivo, sia inficiato da errori attinenti alla sussistenza del diritto alla prestazione, ovvero quando si accertino sopravvenute modificazioni implicanti automaticamente l'Estinzione totale o parziale del trattamento pensionistico (tenendo conto che anche gli errori sulla spettanza o meno dell'integrazione al minimo, o di quote aggiuntive, o di supplementi, non riguardano la mera misura della pensione, ma investono componenti integrative, con i connotati di autonomi diritti e propri presupposti). (V 310/89, mass n 461471; (V 653/86, mass n 444222; (Conf 4861/87, mass n 453486; (Conf 3687/87, mass n 452625; (Conf 2956/87, mass n 452062; (contra 8295/87, mass n 455889; (contra 7446/86, mass n 449495).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)