Sez. 3, Sentenza n. 970 del 05/04/1974 (Rv. 368903 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO SCRITTO - NECESSITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO SCRITTO - NECESSITA.*
L'effetto interruttivo della prescrizione non puo essere prodotto da qualsiasi atto, ma soltanto da quelli espressamente indicati nell'art 2943 cod civ; conseguentemente, quando nell'ultimo comma di detta disposizione si attribuisce efficacia interruttiva ad ogni atto di Costituzione in mora, si intende riferirsi necessariamente ad Atti rivestiti della Forma scritta. (V 577'72, mass n 356604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)