Sez. 3, Sentenza n. 577 del 26/02/1972 (Rv. 356604 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO SCRITTO - NECESSITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO SCRITTO - NECESSITA.*
L'ultimo comma dell'art 2943 cod civ, nell'attribuire efficacia interruttiva ad ogni atto di Costituzione in mora del debitore, richiama implicitamente gli estremi degli Atti di Costituzione in mora previsti dall'art 1219 cod civ, il quale richiede l'atto scritto. (V 702'49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)