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Sez. 2, Sentenza n. 880 del 03/02/1999 (Rv. 522861 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Legittimità - Condizioni - Irregolarità della notificazione del decreto - Insufficienza - Nullità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del provvedimento - Necessità - Prova relativa - Onere dell'opponente - Oggetto.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522861-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto stesso, occorrendo, altresì, la prova - il cui onere grava sull'opponente - che proprio a cagione della nullità della notificazione l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del provvedimento: ai fini di tale prova, concernendo essa un fatto negativo, possono anche essere utilizzate presunzioni, sicché tale prova può ritenersi raggiunta tutte le volte che, tenuto conto delle modalità di esecuzione della notificazione, si possa ragionevolmente ipotizzare che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Nella fattispecie, alla stregua di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto ammissibile la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per la comprovata impossibilità di identificare la persona fisica cui il provvedimento da notificare era stato consegnato e di stabilire la natura del rapporto eventualmente intercorrente tra detta, sconosciuta persona e la società intimata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)