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Sez. L, Sentenza n. 11313 del 30/12/1994 (Rv. 489476 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Legittimità - Condizioni - Irregolarità della notificazione del decreto - Insufficienza - Nullità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del provvedimento - Necessità - Prova relativa - Oneri dell'opponente - Oggetto.
Stato
decisa il 1994-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489476-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del decreto stesso, ma occorre altresì la prova - il cui onere grava sull'opponente - che proprio a cagione della nullità della notificazione l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del provvedimento; ai fini di tale prova, concernendo essa un fatto negativo, possono anche essere utilizzate presunzioni (art. 2729 cod. civ.), per cui per legittimare l'opposizione tardiva essa può ritenersi sussistere ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notificazione invalida, deve desumersi che l'atto non pervenne tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)