Sez. 1, Sentenza n. 4514 del 15/05/1996 (Rv. 497627 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" | Mancanza - Conseguenza - Nullità della citazione - Esclusione - Condizioni - Sanatoria - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI"
La mancata esposizione nell'atto di citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni (art. 163 n. 4 cod. proc. civ.) non importa la nullità della citazione e deve, comunque, ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)