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Sez. 1, Sentenza n. 4514 del 15/05/1996 (Rv. 497627 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" | Mancanza - Conseguenza - Nullità della citazione - Esclusione - Condizioni - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497627-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI"

La mancata esposizione nell'atto di citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni (art. 163 n. 4 cod. proc. civ.) non importa la nullità della citazione e deve, comunque, ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)